Lo sapevi?

Ecco una lista di risposte “a norma di legge” riguardanti gli animali.

  • Che i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di ricovero, pubbliche o private dal 1991, non possono essere soppressi?
    (art. 2 L. 281/91)

  • Che il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
    (art. 2 L. 281/91)

  • Che se ci sono colonie nel vostro Comune, avete il diritto di chiedere la sterilizzazione a cura del Comune medesimo, nei limiti delle somme che lo stesso mette a disposizione, in bilancio, per la lotta contro il randagismo. Fatevi sentire!!! Infatti I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo!
    (art. 8 L. 281/91)

  • Che in Piemonte esiste una legge regionale che qualifica come animali da affezione “gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo”. I maltrattamenti si intendono verso TUTTI gli animali! Quindi, se vedete un abuso, denunciate la perpetrazione.
    (art. 1 L.r.34/93)

  • Che chi ha un animale non solo eticamente, ma PER LEGGE… HA DELLE RESPONSABILITA’.Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene e’ responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici. Se vedete degli abusi, forza, non esitate a denunciarli alla Polizia, o ai Carabinieri, o al Corpo Forestale dello Stato.
    (art.3 L.r. 34/93)

  • Che con la legge 20 luglio 2004, che ha effettuato modifiche al CODICE PENALE ALL’ ARTICOLO 6, INERENTE LA VIGILANZA, DISPONE Che sono stabilite le modalità di coordinamento dell’attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale. Ognuno di loro DEVE ASCOLTARE LA VOSTRA DENUNCIA ED ATTIVARSI PER RISOLVERE IL PROBLEMA. LO PRESCRIVE LA LEGGE!
    (art. 6 Codice Penale – vigilanza)

  • Che chi decide di far partorire i propri animali è responsabile, anche penalmente, della prole. Denunciate chiunque invia mail strappacuore inerenti la soppressione di cuccioli, in mancanza di affidi, e cercate per quanto vi è possibile, di favorire la cultura della sterilizzazione. La SANZIONE AMMINISTRATIVA E’ DI 76 EURO!
    (art. 4 L.R. 34/93)

  • Che i cani detenuti all’aperto devono disporre di un ricovero ben coibentato e impermeabilizzato ce fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli? E che lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche. Denunciate alla Polizia Municipale i contadini che tengono i cani alle intemperie, senza cibo e nei loro escrementi!
    (art. 1 DPGR 4359/93)

  • La detenzione de cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all’animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza. Denunciate alla Polizia Municipale i contadini che tengono ancora i loro cani legati con una catena di un metro! E’ un atto incivile oltre che non consentito dalla legge…
    (art. 1 DPGR 4359/93)

  • Che se trovate un cane randagio non potete prenderlo voi! Cercate però di immobilizzarlo, per favorirne la cattura, finalizzata alla ricerca di un padrone, e poi segnalatelo immediatamente alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri o al Corpo Forestale. La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilità COSTANTE! Costante avete capito bene! Devono rispondervi ed attivarsi per evitare anche che si possano creare incidenti mortali! Chiamate dunque la polizia, i Carabinieri, i Vigili Urbani, il Corpo Forestale: DEVONO MANDARE IL PIU’ PRESTO POSSIBILE IL SERVIZIO CATTURA DEL COMUNE DOVE E’ STATO RITROVATO IL CANE. SE NON VI STANNO A SENTIRE MINACCIATE DI FAR LORO RAPPORTO AD UN SUPERIORE!
    (art. 3 DPGR 4359/93)

  • E SOPRATTUTTO LO SAPEVATE CHE nei rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria ne` cani ceduti definitivamente dai proprietari: i cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso i canili pubblici. Quindi SAPPIATE CHE I CANILI NON RITIRANO CANI DI PROPRIETA’. DECIDERE DI PRENDERE UN CANE DEVE ESSERE UNA DECISIONE RAGIONATA, PERCHE’ I CANILI RIFUGIO TRABOCCANO DI ANIMALI DA ACCASARE E SPESSO LE STRUTTURE SONO AL LIMITE DELLA CAPACITA’ LORO CONSENTITA DAL LEGISLATORE. LE UNICHE STRUTTURE CHE RITIRANO CANI DI PROPRIETA’ SONO LE PENSIONI A PAGAMENTO!
    (art. 5 DPGR 4359/93)

  • Che qualora l’accertamento del Servizio veterinario della USSL evidenzi in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del sensorio, il Comune dispone l’affidamento della colonia ad una Associazione per la protezione degli animali, che garantisce il ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente all’USSL competente per territorio. Dunque i gatti liberi sul territorio non si possono maltrattare o allontanare o peggio ancora uccidere, ma si ci si deve rivolgere al Comune, per chiedere che attui il dettato legislativo!
    (art. 9 DPGR 4359/93)

  • Che dal 2004 con la L.R. 18/2004 la Regione ha istituito l’anagrafe canina regionale informatizzata, presso cui sono registrati e identificati tutti i cani. Che sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati. Che I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque PRIMA della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell’ASL, altrimenti incorrono in pesanti sanzioni amministrative?
    (artt. 1 e 3 L.R.18/2004)

  • Che i proprietari di cani, anche per il tramite dell’eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione? E quindi che i cani non possono essere abbandonati a se stessi in orti abusivi o in mezzo al nulla perché devono risiedere insieme al proprietario detentore?
    (art. 3 L.R.18/2004)

  • Che lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell’eventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia municipale del Comune ove è detenuto l’animale, altrimenti si incorre in pesanti sanzioni amministrative?
    (art. 9 L.R.18/2004)

  • Che la vigilanza sul cani vaganti è affidata per legge alla Polizia Municipale?
    (art. 10 L.R.18/2004)

  • Che la Città di Torino ha un Regolamento per la tutela degli animali da affezione particolarmente accurato? Per esempio che è istituito un apposito UFFICIO TUTELA ANIMALI? Che esiste una CONSULTA del Volontariato Animalista? Che la vigilanza dell’osservanza del Regolamentoè affidata , all’Ufficio Tutela Animali, alla Polizia Municipale e alle altre Forze dell’Ordine, che controllano il rispetto dei diritti degli animali?
  • Che la Città di Torino ha codificato norme precise sulla detenzione degli animali, corredato da divieti specifici soprattutto per quanto riguarda la riproduzione? Infatti secondo tale regolamento il proprietario deve impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata, informandosi sugli opportuni metodi per il contenimento delle nascite!
    (artt. 8 e 9 Regolamento 320/2006)

  • Che i regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali?
    (art. 15 Regolamento 320/2006)

  • Che esistono norme ancora più stringenti della Legge Regionale, sulla detenzione dei cani alla catena, in tutto il territorio cittadino.
    (art. 20 Regolamento 320/2006)

  • Che i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l’obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani. Altrimenti si incorre in una GIUSTISSIMA sanzione amministrativa di 100 euro!?
    (artt. 24 e 43 – sanzioni – Regolamento 320/2006)

  • Che, a Torino, il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Canile o la Polizia Municipale per il suo recupero?
    (art. 25 Regolamento 320/2006)

  • Che se si detiene un cane da guardia bisogna esporre un cartello per avvertire i passanti?
    (art. 26 Regolamento 320/2006)

  • Esiste l’obbligo di portare con sé i documenti del proprio cane, se non si vuole incorrere in una pesantissima sanzione amministrativa? Il possessore o detentore di un cane ha sempre l’obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip!
    (art. 28 Regolamento 320/2006)

  • Che, a Torino, le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall’habitat dove risiedono, fatto salvi i motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell’uomo e degli animali stessi? E che e’ vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all’interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno? Bando dunque alle lamentele dei condomini insofferenti: SONO FUORI DALLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE E VANNO COMBATTUTI. AIUTATE LE GATTARE IN DIFFICOLTA’…AVETE LA LEGGE DALLA VOSTRA PARTE! RIVOLGETEVI ALL’UFFICIO TUTELA ANIMALI FORZA E CORAGGIO…
    (art. 30 Regolamento 320/2006)

  • Che il Comune di Torino, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari… (EVVIVAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!)
    (art. 32 Regolamento 320/2006)

  • Alla/al gattara/o deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale. L’accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l’ausilio dell’Ufficio Tutela Animali che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.). Il Comune di Torino concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi.
    (art. 35 Regolamento 320/2006)

  • Nel caso che si realizzi un cantiere in una colonia di gatti liberi I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell’inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un’idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali? A tal fine l’Ufficio Tutela Animali collabora per l’individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. E che al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza?
    (art. 36 Regolamento 320/2006)

  • Che il Comune di Torino predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline. Dunque se siete a conoscenza di gatti perseguitati in asili, cronicari, o altri spazi pubblici, non esitate a segnalare la situazione all’UFFICIO TUTELA ANIMALI.
    (art. 37 Regolamento 320/2006)

  • CHE E’ POSSIBILE L’ALIMENTAZIONE DEI COLOMBI, possibilmente somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l’igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l’infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.
    (art. 40 Regolamento 320/2006)

  • Che per quanto riguarda gli altri animali presenti lungo il fiume, o nei parchi, è fatto divieto a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
    (art. 38 Regolamento 320/2006)

  • Che l’opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l’adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
    (art. 38 Regolamento 320/200)